ART. 1 – COSTITUZIONE,DENOMINAZIONE E SEDE

 

E' costituita ai sensi delle Legge 7 dicembre 2000, n. 383, un'associazione di promozione sociale denominata Gruppo di Acquisto Solidale Gurzone, Occhiobello e Santa Maria Maddalena (d'ora in poi GasGos). GasGos non ha fini di lucro, è aconfessionale ed apartitica. La sua durata è illimitata. Eventuali utili devono essere impiegati per le finalità dell'Associazione e non possono essere redistribuiti in alcun modo ai soci. La sede di GasGos è nel Comune di Occhiobello (Ro).

 

ART. 2 - FINALITA'

 

GasGos ha lo scopo principale di promuovere la salute, la libertà, l'indipendenza e la consapevolezza materiale e spirituale dei propri Soci e della Comunità in cui vivono. Tra le finalità si menzionano come prioritarie la promozione di quanto segue:

l'accorciamento della filiera di distribuzione di prodotti alimentari e non, stabilendo rapporti diretti tra produttori, biologici e non, ed acquirenti, con lo scopo di garantire un'equa remunerazione al produttore ed un prezzo più vantaggioso all'acquirente.

l'utilizzo prioritario e la diffusione di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili e solidali, possibilmente a rifiuti zero, imballaggi compresi.

la solidarietà e l'aggregazione dei Soci in un concetto più ampio di Comunità.

la cultura del funzionamento e del rispetto dell'ambiente, la conoscenza dell'importanza del cibo per il corpo umano e la salute, la conoscenza delle dinamiche sociali relative alla gestione del cibo e delle materie prime all'interno di un approccio socio-economico alla salute. La diffusione del sapere come strumento per interpretare e modellare la realtà, dando spazio all'educazione ad uno sviluppo equo, solidale e sotenibile.

la creazione di un archivio documentale e didattico accessibile a chiunque.

l'autoproduzione del maggior numero possibile di beni, diffondendo le competenze necessarie

lo scambio paritario e solidale delle eccedenze prodotte anche mediante il baratto o l'utilizzo di monete complementari, parimente a forme di mutuo soccorso e solidarietà.

la creazione di una rete di soggetti (GAS, associaizoni, cooperative, ecc.) che condividano finalità simili a GasGos in un concetto di mutuo aiuto.

 

ART. 3 - ATTIVITA'

 

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, GasGos può organizzare attività quali:

l'acquisto collettivo di beni in cui GasGos si pone come intermediario (senza compravendita) tra produttore ed i Soci che di volta in volta vogliono partecipare all'acquisto.

l'incontro diretto dei produttori (visite organizzate aperte a tutti i Soci) per verificare le materie prime impiegate, i metodi di lavorazione, il tipo di manodopera impiegata, in modo da instaurare un rapporto consapevole e duraturo col fornitore nell'ottica di un mutuo sostegno .

l'organizzazione di momenti sociali di semplice aggregazione ed animazione, educativi o di diffusione di conoscenze (sia nelle scuole, sia mediante corsi di formazione o convegni aperti a soci e non soci) e stimoli in conformità alle finalità dell'Associazione. Questi momenti possono essere anche di autofinanziamento e comprendere l'apporto di relatori esterni o la collaborazione con altre associazioni, enti pubblici o attività private (purché compatibili con i principi del presente statuto e con l'allegato manifesto etico).

la creazione di gruppi di lavoro per creare, recuperare, catalogare e archiviare informazioni relative ai temi trattati dall'Associazione. Possono avvenire sponsorizzazioni di gruppi di ricerca.

l'archiviazione delle informazioni tratte dai fornitori o liberamente inviate da essi in modo da renderele immediatamente fruibili ai Soci, sia mediante il sito internet, sia mediante la documentazione disponibile in sede.

la gestione di orti comuni, giardini, oasi naturalistiche, fattorie didattiche, di un Mercatino del Baratto, di una Banca del Tempo, di Fondi di Solidarietà rivolti ai Soci, di niziative di volontariato, beneficienza, solidarietà rivolte a situazioni di difficoltà economica, sociale, psicologica di particolare rilevanza

l'organizzazione di mercatini o botteghe in grado di favorire i soci nell'attività di acquisto o di scambio/baratto dei prorpi prodotti.

qualsiasi attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

 

ART. 4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

 

Sono ammessi a far parte dell'Associzione tutti coloro che, aderendo alle finalità, ai principi del sodalizio, incluso il Manifesto Etico, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i Regolamenti.

 

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le propie complete generalità mediante il modulo predisposto nel Regolamento. La compilazione incompleta o mendace del modulo comporta l'immediata espulsione dall'Associazione senza possibilità di appelli o il bisogno di alcuna delibera. In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la scelta. Qualora alcune delle informazioni contenute nel modulo di iscrizione siano oggetto di variazione, l'associato ha tempo 6 mesi per comunicarle in forma scritta al Consiglio Direttivo che provvederà ad inserirle nel modulo di ammissione relativo all'Associato.

 

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto di iscrizione presso l'associazione nonchè nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

 

All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'ultima delibera assembleare in merito, al rispetto dello Statuto, del Regolamento e del Manifesto Etico. La quota associativa viene versata negli anni successivi il 1° gennaio. Qualora la quota associativa non venga versata entro 3 mesi dal momento previsto per il versamento, il Socio viene sollecitato in forma scritta (lettera o mail o sms), se entro ulteriori 3 mesi non avviene il versamento della quota associativa annuale il Socio è automaticamente escluso dall'Associazione. Qualora vengano segnalati da altri soci comportamenti difformi alle finalità o all'etica del sodalizio, comportamenti gravemente lesivi dell'immagine dell'associazione o contrari alle leggi vigenti, il socio può essere escluso su proposta del collegio dei Probiviri e delibera dell'assemblea secondo le modalità espresse nel Regolamento.

 

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

 

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

 

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

 

I Soci sono tutti uguali ed hanno diritto:

A. a partecipare a tutte le attività promosse dalla associazione.

B. a partecipare con diritto di voto in assemblea purchè maggiorenni.

C. ad accedere alle cariche sociali.

D. ad essere informati sull'andamento dell'Associazione ed esercitare il diritto di controllo stabilito dalla legge. I soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, a visionare l'ammontare del conto corrente e della piccola cassa.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, di altri cespiti e proprietà della associazione.

 

I Soci sono obbligati:

A. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, il manifesto etico e le deliberazioni.

B. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti della associazione e degli altri Soci;

C. a versare la quota associativa deliberata in Assemblea.

 

ART. 6 – TRASPARENZA

 

La trasparenza è uno dei pilastri irrinunciabili di GasGos. Ogni atto, registro, archivio, incontro, riunione o assemblea è visionabile nella sua interezza da qualsiasi Socio che ne faccia richiesta ed è altresì suo diritto la divulgazione agli altri associati delle informazioni acquisite. Non si possono quindi tenere riunioni a porte chiuse e se un socio ne fa richiesta devono essergli notificati gli incontri del C.D. Il comportamento di ogni associato deve essere sempre improntato alla massima condivisione delle informazioni, delle idee e delle esperienze. La manipolazione dei Soci mediante l'utilizzo riservato di informazioni è quindi ritenuto sufficente per una indagine da parte del Collegio dei Probiviri.

 

 

ART. 7 – RISORSE ECONOMICHE

 

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

A. contributi degli aderenti e dei privati;

B. Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;

C. Donazioni e lasciti testamentari;

D. Entrate patrimoniali;

E. Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;

F. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da attività artistiche, culturali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i Soci né durante la vita della associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario della associazione ha inizio il primo Gennaio e termina il 31 di Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il C.D. redige il bilancio consuntivo e lo sottopone alla approvazione della assemblea dei Soci.

Il C.D. può attribuire a singole commissioni a cui fanno capo le varie attività, risorse specifiche delle quali dette commissioni risponderanno al Consiglio.

 

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Sono Organi della associazione:

A. L'assemblea dei Soci;

B. Il Consiglio Direttivo (CD)

C. Il collegio dei Probiviri;

D. Il Presidente;

E. II Vice Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle eventuali spese sostenute.

 

ART. 9 - ASSEMBLEA

 

L'assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione; può essere "ordinaria" e "straordinaria". Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due (2) deleghe.

 

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività della associazione ed in particolare:

A. Approva il bilancio consuntivo,

B. Indice le elezioni, a cui sono chiamati a partecipare tutti i Soci, secondo le procedure previste dal Regolamento.

C. Delibera la quota associativa.

D. Delibera i regolamenti interni e le loro variazioni.

E. Delibera sulla attribuzione della qualifica esclusivamente onorifica di "Socio Onorario"

F. Delibera una eventuale mozione di sfiducia ad uno o più organi proposta in forma scritta e sottoscritta da almeno un decimo 1/10 dei Soci. In caso di approvazione della mozione l'Assemblea indice nuove elezioni degli organi sfiduciati.

G. Da indicazioni generali di indirizzo al C.D e delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal C.D.

I. Si pronuncia sull' espulsione di uno o più Soci su proposta del Collegio dei Probiviri.

 

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del C.D. ogni volta che ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Presidente è altresì tenuto a convocare l'assemblea su richiesta, scritta e motivata, del C.D. o di almeno un decimo dei Soci iscritti, entro 30 giorni successivi alla richiesta.

L'assemblea straordinaria delibera su modifiche allo Statuto o al Manifesto Etico con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed una maggioranza dei ¾ dei presenti e sullo scioglimento della associazione a maggioranza semplice.

L'assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è presieduta dal Presidente del C.D., o in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del C.D. eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (lettera o e-mail o sms) da recapitarsi almeno 10 giorni prima o affisse nella sede della associazione almeno 20 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, da prevedersi in un giorno diverso dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni della assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti (salvo che per modifiche a Statuto e Manifesto Etico).

 

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)

 

II Consiglio Direttivo è formato dai Soci eletti alla carica di Consigliere, compreso il Presidente, secondo le modalità del Regolamento e sono proclamati dal Presidente di seggio. Possono far parte del Consiglio Direttivo, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, i rappresentanti di quegli Enti ai quali l'associazione è legata da convenzione. II numero dei membri eletti dovrà essere non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 13 (tredici) e comunque sempre dispari.

 

I componenti del C.D. rimangono in carica tre (3) anni, decadono il giorno delle elezioni e sono rieleggibili.

 

Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, delle liste cui appartengono i decaduti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea indice nuove elezioni.

Ove esigenze eccezionali di funzionalità lo richiedano l'Assemblea ha in qualsiasi momento, la facoltà di sostituire uno o più componenti del Consiglio in deroga alle procedure sopraindicate con una maggiornaza dei 3/4 dei Soci presenti in Assemblea.

II Consiglio nomina al proprio interno un Vice Presidente, un Economo, un Segretario ed un Contabile.

Al C. D. Compete:

A. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

B. Predisporre il Bilancio consuntivo;

C. Deliberare sulle domande di nuove adesioni;

D. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza della assemblea dei Soci;

II C.D. è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di

entrambi dal membro più anziano.

Il C.D. è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno

un terzo (1/3) dei suoi componenti, arrotondati per difetto. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Segretario mediante avviso scritto (lettera, e-mail o sms) da recapitarsi almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, contenente Ordine del Giorno, luogo, data e orario della seduta.

In casi particolari e' ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno tre (3) giorni prima della seduta.

I verbali di ogni seduta del C.D., redatti a cura del Segretario ed approvato dallo stesso e da chi

ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti.

 

ART. 11 – PRESIDENTE

 

II Presidente, eletto direttamente dai Soci, ha il compito di presiedere il C.D. e l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nell'ambito delle deliberazione del C.D.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza di questi, al membro più anziano del Consiglio.

Il Presidente ha accesso al conto corrente ed alla piccola cassa in assenza dell'Economo o del Segretario.

Il Presidente rimane in carica 3 anni e decade il giorno delle elezioni.

 

ART. 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

II Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri nominati tra i Soci mediante elezione come da Art. 9 e Regolamento. Dura in carica 3 anni e decade nel momento in cui il Presidente del Seggio proclama i 3 successori. Il Collegio è l'espressione massima dello Statuto, del Regolamento e del Manifesto Etico e della conservazione dello Spirito e significato di GasGos nel tempo. Vigila quindi autonomamente e pro-attivamente sul loro rispetto da parte dei Soci e degli organi dell'Associazione.

 

II Consiglio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta o verbale di un organo della Associazione o dei singoli Soci, valuta eventuali infrazioni o comportamenti non consoni compiute dai singoli Soci o dagli Organi della Associazione. A tal proposito contatta gli interessati cercando una mediazione ed una riappacificazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea, in prima battuta in modo bonario. Se i comportamenti dovessero persistere il Collegio opera secondo le modalità indicate nel regolamento fino a proporre l'espulsione dei Soci il cui comportamento è giudicato non consono. Il Collegio inoltre svolge funzione arbitrale per la risoluzione di eventuale controversie fra gli Organi della Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

I membri del Collegio partecipano di diritto, a loro discrezione, a tutte le riunioni del C.D., hanno diritto di parola ma non di voto. Ogni membro ha diritto di veto una volta, motivandola, su ogni decisione del C.D o degli altri organi dell'Associaizione all'infuori dell'assemblea. Se la decisione viene riproposta tale e quale, il membro del collegio non può porre il veto una seconda volta. Il veto di un membro del Collegio può essere ribaltato dal voto congiunto degli altri due membri del Collegio stesso.

 

Il Collegio dei Probiviri può porre il veto una volta su qualsiasi decisione dell'Assemblea, motivandolo, votando al suo interno a maggioranza. Ha diritto di veto la seconda volta sulla stessa decisione dell'assemblea votando all'unanimità. Se il veto del Collegio è all'unanimità, l'Assemblea non può riproporre il provvedimento identico all'interno della stessa seduta e dello stesso giorno.

 

Il Collegio dei Probiviri può non essere eletto durante il primo triennio di vita dell'Associazione, in tal caso tutte le sue funzioni sono demandate all'Assemblea (ordinaria e straordinaria). In tal caso le controversie sono dibattute e risolte, in prima battuta bonariamente, altrimenti mediante voto a maggioranza semplice, durante l'Assemblea stessa. Se l'Assemblea fa le veci del Collegio, la convocazione del C.D. non viene automaticamente notificata a tutti i Soci.

 

ART. 13 – VICE PRESIDENTE

 

II Vice Presidente asseconda l'opera del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Presidente è responsabile della attività culturale, della costituzione e mantenimento dell'Archivio Storico, dell'ufficio stampa e Pubbliche Relazioni.

 

ART. 14 – SEGRETARIO

 

Al Segretario compete:

A. la responsabilità del Protocollo;

B. provvedere, su indicazione del Presidente allo smistamento della corrispondenza in arrivo e alla redazione e spedizione di quella in partenza.

C. comunicare agli interessati, su indicazioni del Presidente, la data di convocazione, l'ora ed il luogo del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed il relativo Ordine del Giorno.

D. raccogliere le istanze pervenute da terzi, riferendone al Presidente o al Vice Presidente.

E. redigere e conservare i verbali della Assemblea, delle sedute del Consiglio, il Registro delle elezioni e le schede. Deve inoltre curare la pubblicazione delle delibere all'albo del circolo.

F. tenere aggiornato l'elenco dei Soci .

G. compilare puntualmente la Prima nota di spesa e gestire la Piccola Cassa congiuntamente al Presidente. La Prima nota deve essere trasmessa mensilmente al contabile.

 

ART. 15 – ECONOMO

 

All'Economo compete:

A. il controllo di cassa sulla gestione del l'Associazione, sia ordinaria che straordinaria, indipendentemente dai poteri di firma attribuitegli.

B. valutare in qualsiasi momento la reale presenza dei mezzi finanziari occorrenti al regolare funzionamento dell'Associazione in modo da segnalare al C.D. le situazioni d'urgenza.

C. tenere il registro dei movimenti bancari.

D. trasmettere mensilmente al Contabile tutta la documentazione necessaria a tenere la contabilità del Sodalizio e ad esercitare le funzioni di controllo ed accertamento necessarie ad una ordinata gestione. Deve inoltre consegnare al Segretario i documenti in originale affinchè siano protocollati dal Segretario.

E. la cura ed il controllo dell'intero patrimonio del Circolo, compresi strumenti e attrezzature.

 

L'Economo può delegare, all'incasso o al pagamento, altri consiglieri o Soci dei circolo, ma deve curare comunque la raccolta ed il corretto smistamento della relativa documentazione.

L'Economo deve essere preventivamente informato sugli impegni a pagare o diritti a riscuotere assunti dai singoli componenti del C.D.

Non sono ammesse gestioni separate dei mezzi pecuniari e strumentali dell'Associazione e l'Economo non è autorizzato in alcun modo a crearle.

 

ART. 16 – CONTABILE

 

II Contabile ha il compito di:

A. tenere una ordinata contabilità interna, sulla base della documentazione fornitagli dall'Economo e dal Segretario mediante il Protocollo, secondo la formula e le modalità concordate con il C.D.

B. agire in stretta collaborazione con l'Economo ed il Segretario e segnalargli tempestivamente errori, disguidi o anomalie riscontrate in sede di registrazione in contabilità. La rimanenza di

cassa, il saldo del conto corrente bancario debbono essere soggetti a verifica con la massima tempestività.

C. redigere consuntivi, predisporre preventivi, produrre relazioni economiche sull'andamento della Associazione, su richiesta dell'Economo, del Presidente o del del C.D. In particolare deve redigere annualmente il Bilancio di Esercizio corredato da una relazione per la loro eventuale approvazione nella prima assemblea ordinaria dei Soci.

 

Può essere richiesto al Contabile da parte del Presidente, dall'Economo e dal C:D. un periodico confronto dei risultati contabili con quelli preventivati per singola voce nel bilancio di previsione annuale e con quelli autorizzati in via straordinaria dal C.D.